(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. SO36 dell'11 novembre 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                        Modifiche all'art. 2 
                  della legge regionale n. 18/2015 
 
  1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale 17  luglio
2015, n. 18 (La disciplina della finanza  locale  del  Friuli-Venezia
Giulia, nonche' modifiche a disposizioni  delle  leggi  regionali  n.
19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli  enti  locali),  sono
inseriti i seguenti: 
    «2-ter.   Gli   enti   locali   della   Regione   assicurano   la
razionalizzazione e  il  contenimento  della  spesa  nell'ambito  del
concorso finanziario di cui al comma  2-bis,  nonche'  attraverso  il
rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e  delle  misure
previste dalla  legislazione  statale  espressamente  recepite  dalle
leggi regionali. 
    2-quater. La misura del concorso  finanziario  di  cui  al  comma
2-bis  puo'  essere  aggiornata  in  esito  alla  revisione,  tramite
accordo, delle relazioni  finanziarie  fra  lo  Stato  e  la  Regione
Friuli-Venezia Giulia.».