(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO36 dell'11 novembre 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 18/2015 1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sono inseriti i seguenti: «2-ter. Gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2-bis, nonche' attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali. 2-quater. La misura del concorso finanziario di cui al comma 2-bis puo' essere aggiornata in esito alla revisione, tramite accordo, delle relazioni finanziarie fra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia.».